A seguito della pubblicazione della monografia “INDUSTRIA 4.0: I VANTAGGI CONCRETI” nel giugno 2017 (vedi link https://www.simonefacchinetti.it/blog/categories/in-evidenza?start=30) appare necessario pubblicare alcune precisazioni sulla normativa e sua interpretazione.

Perizia di stima - L’ultima risoluzione ministeriale n. 27/E del 9.4.2018 definisce la tempistica entro cui devono effettuati gli adempimenti documentali necessari all’ottenimento del beneficio per i beni “Industria 4.0”. Il documento in esame, infatti, precisa come “la documentazione richiesta dal comma 11 [dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 ossia la perizia di stima] riveste un ruolo fondamentale nella disciplina agevolativa”, pervenendo alla conclusione per cui gli iperammortamenti potranno essere conteggiati solo a partire dal periodo d’imposta in cui sia stato assolto l’onere documentale previsto dalla legge n. 232/2016.

Requisiti – I titolari del reddito d’impresa che intendono beneficiare degli iperammortamenti dovranno altresì controllare che i beni oggetto della disposizione in esame abbiano i requisiti di cui all’allegato A della legge n. 232/2016: per i beni aventi ad oggetto un costo di acquisizione fino a 500 mila euro è necessaria una dichiarazione resa dal legale rappresentante, mentre al superamento di detta soglia è richiesta una perizia giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale.

Tuttavia, il recente documento interpretativo emesso dalla Fondazione nazionale commercialisti, evidenzia come, anche qualora non si superi il limite di 500 mila euro, appaia opportuno richiedere una perizia da un tecnico esterno.