Il diritto d’autore tutela ciascuna opera d’arte che risulti essere espressione della creatività dell’artista e, tra le opere protette ai sensi della L. 633/41, si annoverano "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II".  

Per meglio comprendere in che termini l’opera fotografica possa essere tutelata ai sensi della L. 633/41, occorre fare riferimento ad un caso pratico, recentemente oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sentenza del 12/07/2019, n.14758).

E’ nota a tutti la fotografia in cui i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati immortalati seduti, l’uno di fianco all’altro, nell’atto di scambiarsi amichevolmente delle parole all’orecchio: questa fotografia è opera d’arte tutelabile ai sensi della L. 633/41?

Secondo i giudici, perché una fotografia possa essere considerata opera d’arte tutelabile con il diritto d’autore, occorre una "lunga e accurata scelta, da parte del fotografo, del luogo, del soggetto, dei colori, dell'angolazione, dell'illuminazione". Il fotografo, quindi, deve avere in mente un obiettivo pittorico e creativo preciso, realizzabile mediante la fotografia, sicché è possibile sostenere che la fotografia, al pari di un quadro, debba essere espressione di un progetto artistico, di uno stile, di un momento creativo dell’autore.

Se, dunque, la fotografia deve attuare e realizzare un preciso intento programmatico dell’autore, nonché deve essere espressione di una sua creatività, non può essere riconosciuta quale opera fotografica tutelabile la nota fotografia scattata ai due magistrati Falcone e Borsellino.

Nel caso di specie, infatti, lo scatto sarebbe stato compiuto in occasione di un convegno e nell'adempimento di un contratto di impiego. Difettando la sussistenza di un obiettivo pittorico e creativo preciso, ma, appunto, essendo stata scattata casualmente, la celebre fotografia dei magistrati Falcone e Borsellino non può essere considerata opera d’arte tutelabile ai sensi della L. 633/41.