Il blog di Simone Facchinetti
Il ricorso alla tecnologia informatica è diventato una costante pressoché imprescindibile della vita quotidiana di ciascuno di noi.
Al di là del fatto che non sarebbe immaginabile al momento ipotizzare una vita lavorativa o sociale senza gli strumenti informatici, non si possono sottacere le conseguenze sul versante penalistico che il ricorso a tali strumenti porta con sé. Il legislatore ha, infatti, introdotto nuove fattispecie delittuoso, inquadrabili nella categoria generale dei reati informatici, il cui contenuto è opportuno conoscere per orientare in maniera consapevole la propria condotta.
Tra le fattispecie introdotte, in particolare, merita particolare attenzione quella che incrimina la condotta di accesso abusivo ad un sistema informatico. L’art. 615 ter c.p., infatti, punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.
Questa fattispecie è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione. In particolare, i Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul fatto se commette la fattispecie in esame il professionista che, pur avendo le chiavi di accesso al sistema informatico dello studio ove lavora, accede per il perseguimento di finalità estranee a quella lavorativa. Nel caso di specie, il professionista era entrato nel sistema informatico per accaparrarsi del materiale da utilizzare per l’avvio di una propria attività professionale.
Posto che è pacifico che la fattispecie appare integrata dalla condotta di chi accede al sistema senza averne le chiavi oppure contro la volontà di colui che ha il diritto di escluderlo, il caso in esame appare peculiare: chi accede, infatti, possiede le chiavi di accesso, eppure entra nel sistema informatico per finalità diverse da quelle ammesse.
La Corte di Cassazione ha affermato che anche in questo caso il soggetto potrebbe essere incriminato per il reato di accesso abusivo al sistema informatico ex art. 615 ter c.p.
Se, dunque, in un determinato sistema informatico sono archiviati i dati relativi all’attività professionale comune, l’accesso non può essere effettuato per finalità estranee al perseguimento dello scopo sociale.
In definitiva, commette il reato di accesso abusivo al sistema informatico il professionista che, pur in possesso delle chiavi di accesso ad un sistema informatico, vi accede per il perseguimento di finalità esclusivamente personale (come, nel caso di specie, per accaparrare materiale utile per l’avvio di un’autonoma attività professionale).
Un'anziana signora entra in un negozio chiedendo una coperta per l'inverno.
Il venditore si avvicina alla signora mostrandole una serie infinita di coperte e iniziando un'interminabile sequela di
spiegazioni sulle caratteristiche delle coperte.
L'anziana signora ascolta il venditore, attende la fine del suo discorso e chiede: "Ma è abbastanza calda?" (l'anziana signora vive in una casa in campagna molto grande)
Il venditore coglie la palla al balzo per elencare tutti i possibili dettagli tecnici e spiegare perché le loro coperte sono le più calde di tutte.
Questa volta la signora non attende la fine del discorso e interrompe il venditore dicendo: "Volevo solo sapere se riesce a tenere al caldo questa povera vecchia signora"
MORALE:
Da questa semplice storia possiamo capire due cose molto importanti sulla vendita:
1. La vendita non si basa mai sulle caratteristiche tecniche a meno che non si parla di beni di largo consumo. Le persone decidono di acquistare per tanti motivi e quasi mai sono gli aspetti tecnici. Acquistano per estetica, per utilità, per simpatia, ma sopratutto per i BENEFICI. Raccontare i risultati, ciò che possiamo portarci a casa (il calore in una giornata fredda) farà della nostra coperta il prodotto più desiderato in assoluto.
2. I Tecnicismi, non piacciono a nessuno a meno che non si stia parlando con persone già esperte e consapevoli. Se elenchiamo caratteristiche e tecnicismi difficilmente comprensibili non faremo altro che allertare il nostro potenziale cliente. Il non capire ci fa sentire presi in giro o raggirati perché non si conoscono i dettagli e non si è in grado di giudicare se ciò che ci stanno dicendo sia vero o meno. Il potenziale cliente riconosce subito in te l'immagine di un "venditore" e si mette sulla difensiva. Spesso le persone cercano solo empatia e rassicurazioni.
La Generazione Z, in breve Gen Z, è la generazione dei nati tra il 1997 e il 2012.
Siamo ormai tutti ferratissimi sulle definizioni, ma il perché questa generazione di ragazzi desti tanto interesse in pochi se lo chiedono!
Ebbene sì, sono la prima generazione nativa digitale! Cosa significa? Significa che sono nati e cresciuti con il digitale a portata di mano! Strumento che non ha bisogno di presentazioni! Il digitale sta cambiando il mondo, l’informazione, i consumi, i trasporti e le abitudini in generale.
Le domande che quindi desidero fare sono: saranno forse la prima generazione di un cambiamento comportamentale enorme? Daranno il via a nuovi modi di pensare? Rivoluzioneranno i fondamenti della storia moderna? Mi spiego.. se 20 anni fa desideravo andare al campetto di calcio a giocare con gli amici, è giusto pensare che un ragazzo di 10 anni oggi desideri la stessa cosa per divertirsi? E se desiderasse qualcosa di diverso, con il digitale come strumento, tra 20 anni che persona sarà?
C’è chi pensa che avranno bisogno di robot che gli preparino la cena perché non sapranno nemmeno come usare i fornelli e chi invece che salveranno il mondo da catastrofi, perché molto più attenti ai consumi green, agli sprechi ed alla salvaguardia della natura in generale.
Purtroppo nessuno di noi potrà mai sapere quali grandi cambiamenti ci aspetteranno, se non tramite qualche approssimazione statistica.
Quello che è certo è che siamo chiamati al buon esempio! All’etica ed ai valori! non di certo a demonizzare il loro punto di vista che, per definizione, è diverso dal nostro.
C’è un fattaccio che riguarda la comunicazione via email che è alla base di numerose incomprensioni e conflitti: da un punto di vista tecnico scriviamo, ma molte caratteristiche dei testi che produciamo sono più simili a quelle del linguaggio orale.
Se ci pensate bene, infatti, una corrispondenza via email altro non è che un dialogo in forma scritta. Ma del dialogo a voce mancano un sacco di elementi, fra cui quelli paraverbali come i gesti delle mani, le espressioni del viso e soprattutto il tono di voce.
Non è raro quindi che alcune parole vengano interpretate in modo ostile da chi riceve l’email; e questo nonostante l’intenzione comunicativa di chi scrive non fosse assolutamente quella di risultare odioso/a o sgarbato/a.
Alcune parole corrono questo rischio più di altre e una coppia di (quasi) sinonimi è ai primi posti di questa classifica: ovviamente/naturalmente.
Fateci caso, quando in un’email rivolta a voi – e soprattutto nei commenti a qualcosa che avete fatto – leggete questo avverbio («ovviamente quel documento non era da allegare all’invio»), un pochino di sangue sale al cervello. È normale, se ci pensate bene: tendiamo a leggere quell’ovviamente con un tono supponente e questo ci ferisce o fa arrabbiare perché ci sentiamo sminuiti in qualche modo.
Quindi da oggi in poi, quando avrete la tentazione di scrivere un ovviamente in un’email rivolta a un collega, un collaboratore, un fornitore, pensateci 3 secondi in più e sostituitelo con un’altra formula meno foriera di conflitto.
Il diritto d’autore tutela ciascuna opera d’arte che risulti essere espressione della creatività dell’artista e, tra le opere protette ai sensi della L. 633/41, si annoverano "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II".
Per meglio comprendere in che termini l’opera fotografica possa essere tutelata ai sensi della L. 633/41, occorre fare riferimento ad un caso pratico, recentemente oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sentenza del 12/07/2019, n.14758).
E’ nota a tutti la fotografia in cui i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati immortalati seduti, l’uno di fianco all’altro, nell’atto di scambiarsi amichevolmente delle parole all’orecchio: questa fotografia è opera d’arte tutelabile ai sensi della L. 633/41?
Secondo i giudici, perché una fotografia possa essere considerata opera d’arte tutelabile con il diritto d’autore, occorre una "lunga e accurata scelta, da parte del fotografo, del luogo, del soggetto, dei colori, dell'angolazione, dell'illuminazione". Il fotografo, quindi, deve avere in mente un obiettivo pittorico e creativo preciso, realizzabile mediante la fotografia, sicché è possibile sostenere che la fotografia, al pari di un quadro, debba essere espressione di un progetto artistico, di uno stile, di un momento creativo dell’autore.
Se, dunque, la fotografia deve attuare e realizzare un preciso intento programmatico dell’autore, nonché deve essere espressione di una sua creatività, non può essere riconosciuta quale opera fotografica tutelabile la nota fotografia scattata ai due magistrati Falcone e Borsellino.
Nel caso di specie, infatti, lo scatto sarebbe stato compiuto in occasione di un convegno e nell'adempimento di un contratto di impiego. Difettando la sussistenza di un obiettivo pittorico e creativo preciso, ma, appunto, essendo stata scattata casualmente, la celebre fotografia dei magistrati Falcone e Borsellino non può essere considerata opera d’arte tutelabile ai sensi della L. 633/41.
Nel diritto dei contratti ha fatto ingresso un nuovo tipo di contratto, destinato ad avere grande utilizzo negli anni a venire, soprattutto nel settore energetico e bancario: si tratta dello smart contract, per tale intendendosi un “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse” (D.L. 135/2018, conv. in L. 12/2019).
Per comprendere le potenzialità applicative che offre questo strumento, ma anche, allo stesso tempo, le criticità che esso pone, occorre anzitutto capirne il funzionamento.
Il processo di formazione di uno smart contract può essere suddiviso in tre fasi. Innanzitutto, le parti devono “trasformare” la loro volontà in un linguaggio informatico. Tale fase iniziale di programmazione del linguaggio informatico, detta coding, diventa fondamentale: una volta, infatti, che il contratto è stato concluso, esso è immodificabile e nessun errore di formazione della volontà potrebbe rilevare, nemmeno se questo errore ha riguardato il processo di traduzione del linguaggio.
Tradotta, dunque, la volontà contrattuale in linguaggio informatico, si passa alla fase successiva della pubblicazione. In questa fase, le parti procedono a convalidare il contratto mediante un sistema crittografico a doppia chiave asimmetrica. Una volta convalidato, lo smart contract viene pubblicato nel sistema blockchain e da quel momento diventa immodificabile.
L’ultima fase, infine, concerne l’esecuzione del contratto ed è caratterizzata da una esecuzione automatica del contratto. Eseguendosi in maniera automatica, i rischi di inadempimento del contratto vengono sostanzialmente azzerati. Proprio per questo, però, si apprezza ancora di più la fase della programmazione e traduzione in linguaggio informatico delle volontà contrattuali: una volta che lo smart contract è stato concluso e pubblicato sulla piattaforma blockchain (divenuto cioè immodificabile), esso si autoesegue.
In definitiva, due, dunque, appaiono essere le caratteristiche fondamentali dello smart contract: l’immodificabilità e l’autoeseguibilità. Se tali caratteristiche sono apprezzabili certamente in punto di certezza e stabilità dei traffici giuridici, allo stesso tempo potrebbero porre dei problemi ogni qualvolta si dovessero verificare degli errori nel procedimento di formazione e conclusione del contratto stesso.
Sul numero 5/2020 della prestigiosa rivista BEESNESS (che si occupa di tratta i temi della IMPRENDITORIA- RETAIL – FRANCHISING) appare l’Avv. Facchinetti quale componente di Smart Villag(g)e Cloud costituito nel 2020 dalle sapienti e visionarie menti di Christian Gaston Illan e Maria Giulia Linfante: si tratta di un nuovo format di knowledge sharing capace di portare ovunque l'experience di grandi imprenditori, artisti e persone forte spirito di innovazione, creatività e qualità.
Si parla di Smart Villag(g)e Cloud anche su the way magazine
https://www.thewaymagazine.it/society/2020-smart-villagge-cloud-ha-creato-connessioni-creative/?doing_wp_cron=1609403889.7411289215087890625000THE
con un intervista al fondatore Christina Gaston Illan.
In anteprima l’articolo che uscirà sulla rivista ATLAS MAGAZINE di gennaio 2021, in tema di SMART CONTRACT E DISCIPLINA APPLICABILE.
CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO
CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO
Il mercato dell’arte è paragonabile ad un luna park. Suoni, colori, luci, ombre, attrazioni, giostre, urla, profumi, bancarelle e tanti protagonisti. Protagoniste le opere d’arte, da intendersi giuridicamente quali opere di ingegno a carattere creativo. Oggigiorno anche la fotografia, l’urban e la street art sono ricomprese in questa definizione. Protagonisti i mecenati, le gallerie, gli influencers, i collezionisti, i Direttori dei Musei, le Fondazioni, i Curatori delle collezioni, gli Art dealers, le case d’asta, i mercanti, gli investitori e gli appassionati. Il mercato dell’arte è tanto vivace quanto attuale, pensiamo all’utilizzo dei Musei per creare post (Chiara Ferragni agli Uffizi a Firenze), girare spot, video musicali (con Mahmood al Museo Egizio di Torino), spot pubblicitari e passerelle (Chanel al Louvre di Parigi, Diego della Valle al Colosseo, Gucci alla Galleria degli Uffizi) così come al successo avuto dall’Art Bonus introdotto nel 2014 e reso ancora attuale durante la normativa di emergenza Covid-19 che prevede il 65% di credito di imposta su donazioni in arte e spettacolo (e in manutenzioni e restauro di beni culturali). Il mercato dell’arte è complesso e dallo stesso derivano rischi per gli acquirenti delle opere d’arte, tra i quali: la verifica dell’identità dell’opera e dei materiali utilizzati per creare l’opera, la valutazione delle sue condizioni e della sua provenienza, così come la stima del valore di mercato e la verifica del suo stato di conservazione, la comprensione della normativa riguardante la sua circolazione nazionale e internazionale, l’incarico per svolgere le perizie, condition report e due diligence, il controllo dell’esistenza dei vincoli culturali e di problematiche ereditarie. Last but not least verificare la fiscalità applicata sulle opere d’arte stesse. Le condizioni generali di vendita di un’opera d’arte potranno contenere diverse variabili, tra le quali – a titolo solo esemplificativo e non esaustivo -clausole relative alla condizione giuridica dell’opera, clausole includenti la riserva della proprietà e il passaggio del rischio, clausole sulla condizione fattuale dell’opera e clausole sullo svolgimento di report attuali. Il primo report dedicato al mercato dell’arte di New York e alla sua ripresa post COVID-19 (a cura di E. Dee, C. Mcandrew e Crozier Fine Arts) evidenzia come NY sia il vero epicentro del mercato dell’arte nel mondo grazie alla vasta base di ricchezza presente, ad infrastrutture culturali fortemente sviluppate e ad una normativa chiara e trasparente. Si sottolinea come la passione sia il vero motore, la vera motivazione che spinge i collezionisti ad acquistare opere. Così come si evidenzia la Galleria d’arte il luogo prediletto dai collezionisti per l’acquisto delle opere. Nel libro "ARTE E FISCO" edito da Maggioli Editori, uscito il 1° dicembre 2020 i coautori Facchinetti Traballi, Vial e Oliveti illustrano gli aspetti legali e fiscali legati al mercato dell’arte, di cui qualche cenno qui sopra. |
Progetto editoriale nasce dalla rilevante crescita del mercato dell’arte, dovuta al particolare interesse da parte di semplici collezionisti, di investitori e di riflesso degli operatori del settore giuridico, fiscale e del wealth management. In particolare il libro, con casi ed esempi, risulta essere un utile supporto per gli operatori affinché siano in grado di orientarsi tra gli aspetti giuridici, fiscali e successori del mondo dell’arte.
La trattazione prende le mosse dalla definizione di opera d’arte e di diritto d’autore per esaminare successivamente le tutele giudiziarie azionabili, le procedure di conciliazione, arbitrato e mediazione, illustrandone i procedimenti e i risvolti concreti.
Vengono esaminati strumenti del progresso tecnologico tra cui blockchain, smart contract, Intelligenza Artificiale e la tokenizzazione, che rappresentano nuove opportunità e certezze anche nei trasferimenti della proprietà e nella circolazione delle opere d’arte, strumento di investimento alternativo al settore immobiliare.
AUTORI: Simone Facchinetti, Francesco Oliveti, Alberto Traballi, Ennio Vial
|
di Alessandro Crisafulli
Dietro ogni problema, c’è un’opportunità, sosteneva Galileo Galilei. Lo pensa anche Simone Facchinetti, noto avvocato con lo studio a Varedo, pluripremiato rappresentante italiano della Camera di Commercio del nostro Paese negli Emirati Arabi. Dietro l’enorme problema sanitario, e la strettamente connessa crisi economica, c’è una opportunità, legata all’appuntamento di Expo 2021 a Dubai. Anzi, le chance, sono molteplici e per più target differenti: per le imprese che vogliono provare a inserirsi o ampliarsi in quei territori; ma anche per startup e cooperative a caccia di una vetrina internazionale e per professionisti e consulenti con voglia di mettersi in gioco in progetti di ampio respiro.
A fare il quadro della situazione, cercando di portare una ventata di ottimismo in un periodo drammatico, è lo stesso legale brianzolo, vero e proprio punto di riferimento ponte tra la Brianza, e l’Italia tutta, con il Medio Oriente: "C’è una svolta epocale di pochi giorni fa che è un assist e una apertura proprio verso possibili investitori e turisti - racconta -: in sostanza sono state introdotte delle novità legislative che consolidano i principi di tolleranza negli Emirati. Ad esempio, il via libera alla convivenza per le coppie non sposate, minori restrizioni sul consumo di alcool. Ci sono varie modifiche al diritto della famiglia e alla vita quotidiana della popolazione e degli stranieri in visita nel Paese".
Una rivoluzione che può rendere più facile la vita per chi intende esplorare, anche sul fronte business, gli Emirati. "Per le imprese brianzole e italiane in genere può essere veramente una svolta – spiega l’avvocato Facchinetti – bisogna saper reagire e ci sono diversi programmi ai quali si può accedere per pianificare il proprio sbarco negli Emirati e la propria partecipazione a tutto quanto graviterà dentro e attorno all’Esposizione universale. Noi siamo qui apposta per indirizzare e supportare gli imprenditori, sotto tutti gli aspetti".
Spazio non solo per medie e grandi imprese, ma anche per startup, progetti e iniziative più piccole, ma innovative: è infatti aperto un Bando che mira a promuovere le migliori pratiche nazionali da valorizzare e replicare su scala globale: saranno premiate soluzioni semplici ma di grande impatto; progetti che si propongono di fornire risposte concrete alle principali sfide che l’umanità affronta, a partire dalle difficoltà della vita ai tempi del Covid. Possono presentare la propria candidatura singoli, Fondazioni, imprese sociali, cooperative, startup, imprese, concentrandosi sui temi di salute e benessere, acqua, istruzione, lavoro e digitalizzazione.
Le idee selezionate verranno esposte e valorizzate durante Expo. Non manca una opportunità per professionisti e consulenti: "Doing Business in the Gulf", un master organizzato in collaborazione con la Luiss School of Law, in cui l’avvocato Facchinetti sarà tra i principali docenti, che consente a manager e professionisti di apprendere sia gli aspetti giuridici e fiscali sia quelli di natura operativa per investire e fare business in Medio Oriente. A ltermine del programma i partecipanti saranno quindi in grado di operare con competenza in contesti internazionali che differiscono in modo significativo dall’ambiente domestico.
Fonte:
Ecco il link per accedere all’aula virtuale creata per la presentazione del 9 novembre alle 11:30:
https://luiss.webex.com/luiss/j.php?MTID=me877cb7c96389b606630874bb17c221a
Lavoro in smart working e mi sento in dovere di essere sempre collegato alla rete e al sistema informatico della mia azienda. La mia percezione è di lavorare sempre a discapito delle esigenze personali.
Esiste un diritto di disconnettersi dallo spazio digitale aziendale e interrompere la connessione con internet per un periodo di tempo?
Come faccio a far convivere le esigenze aziendali tecniche organizzative con quelle personali?
Esiste il c.d. "diritto alla disconnessione", da intendersi quale diritto del lavoratore di uscire dallo spazio aziendale digitale, dalla rete aziendale e dal collegamento con internet e chat aziendali. Questo diritto è già riconosciuto in alcuni Contratti Collettivi Nazionali e da alcuni accordi aziendali, così come diversi disegni di legge di riforma dello smart working sono al vaglio del Governo e presentati in Parlamento.
Un esempio di recente accordo aziendale di una primaria compagnia nel campo delle telecomunicazioni recepisce il diritto alla disconnesione e precisa come:
· nello svolgimento della prestazione di lavoro in smart working, il dipendente deve far riferimento al normale orario di lavoro ed entro i limiti massimi dell’orario di lavoro derivanti dalle norme di legge, dal CCNL di categoria ed eventuali accordi integrativi
· non si prevedono automatismi di sorta nella modalità di esercizio del diritto di sconnessione (es. per una pausa pranzo), improntando il diritto di scollegarsi temporaneamente dalla rete aziendale digitale e telefonica sul senso di responsabilità individuale
· durante la "disconnessione" il lavoratore non sarà tenuto a ricevere e visualizzare eventuali comunicazioni aziendale
· ciascun lavoratore imposterà l’apposito status dell’applicativo informatico di messaggistica istantanea aziendale al di fuori della fascia oraria in cui viene svolta la prestazione lavorativa
· salvo casi eccezionali e autorizzazioni aziendali, non è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario.
Il tutto sempre nel comune intento di realizzare una convivenza tra le esigenze personali e quelle aziendali tecniche organizzative, in un’ottica di maggiore flessibilità e sempre favorendo l’armonizzazione delle esigenze di conciliazione di tempi vita-lavoro, continuando a garantire produttività per l’azienda.
Altri temi delicati in materia di smart working da regolare riguardano i c.d. "controlli a distanza" del datore di lavoro e il rispetto della privacy: pensiamo alle videochiamate, alle chat aziendali, alle wearable technologies e al controllo presenza al computer.
Tutti aspetti da regolare e da far ricadere in accordi aziendali, in autorizzazioni dell’Ispettorato del lavoro o in implementazioni ai protocolli sulla privacy aziendale.
Così come vi sono pericoli per l’azienda di vedere violata la riservatezza dei propri dati aziendali per disattenzione del lavoratore così come per la maggiore facilità di cyber attacchi su strumenti informatici a volte personali e non protetti da sistemi aziendali.
Il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 segna una nuova fase nella gestione della pandemia e un ulteriore spinta verso la modalità smart working. Occorre favorire chiare regole di ingaggio e sostenimento dello smart working al fine di conciliare le esigenze lavorative aziendali con quelle personali, in un’ottica di intensità e produttività lavorativa quanto di flessibilità ed equilibrio vita-lavoro.
A pagina 65 e 78 del numero di agosto della rivista LE FONTI LEGAL vi sono due articoli dell’Avv. Simone Facchinetti e del suo team di studio.
Il numero di agosto è dedicato alle diverse strategie di rilancio delle attività imprenditoriali e professionali.
Il nostro intervento riguarda il ruolo decisivo dell’internazionalizzazione di impresa per le aziende italiane.
RIVISTA COMPLETA: rivista-agosto-2020.pdf
Anche il Medio Oriente e il Mondo Arabo, anche essi colpiti duramente dal COVID-19, si adeguano ai rinvii già disposti, e ExpoDubai 2020 è stato posticipato di un anno al 1° ottobre 2021. L’Italia partecipa con un padiglione, già a buon punto al momento della recente sospensione. Lo spazio Italia è uno dei pochissimi cui gli Emirati hanno chiesto di non smantellare le strutture, una volta finita la kermesse, prevista il 31 marzo 2022. Pare che sia un gioiellino creato all’insegna dell’architettura narrativa e della storia italiana. Il Governo ha nominato commissario governativo Paolo Glisenti, già visto all’opera per Milano2015.
In una recente videoconferenza, della V.&A. Associati, ha anticipato alcuni particolari strutturali dello spazio tricolore: ad esempio che la copertura del padiglione sarà composta da 3 scafi tricolori rovesciati, di 30, 50 e 70 metri, a riprodurre quelle chiglie usate dai primi navigatori, che arrivarono sulle quelle coste, che dal 2 dicembre 1971 sono gli Emirati Arabi, rovesciando le chiglie come primo riparo dopo l’attracco.
Una azienda ligure leader nei prodotti vernicianti per i settori dell’edilizia e dello yachting, sta procedendo nella messa a punto di materiali d’eccellenza per dipingere gli esterni e alcune aree interne del Padiglione Italia, a partire dagli scafi rovesciati che sovrastano lo spazio espositivo e il tricolore di 2.100 m². Il progetto che è stato scelto – di Carlo Ratti Associati, Italo Rota con Matteo Gatto e F&M Ingegneria – prevede la messa in scena di una sequenza di percorsi, scale, passerelle ed esperienze percettive che si concludono in tre simbolici giardini ad alta quota, proprio sotto gli scafi. “Pareti e soffitti – dice Glisenti – saranno rivestiti con materiali fatti con bucce d’arancia e chicchi di caffè. Prodotti in maniera prototipale nel padiglione, poi ri-usate per creare altri materiali urbanistica in economia circolare“.
I fortunati visitatori, circa 25 milioni quelli attesi, 80% nella fascia di età dei millennials, porteranno per la prima volta negli Emirati Arabi un flusso cospicuo di nati nella parte finale del XX secolo. Glisenti fornisce altre interessanti anticipazioni:”Non ci sarà un impianto di climatizzazione tradizionale. Ma alghe che respirano il Co2 interno e ci eviteranno la creazione di un clima artificiale. I sistemi di illuminazione saranno innervati da impianti interni che misureranno la risposta emozionale dei visitatori“. In base ai dati raccolti si permetterà alla regia di aggiornare il programma degli eventi instant, mettendo in onda il sounding del padiglione in base a questa risposta emotiva. Musica ed emozioni umane in simbiosi.
Per l’Italia dell’export Expo Dubai 2021 è una sorta di anno zero, per tanti motivi, non ultimo il fatto che Dubai sarà il primo momento di dimensioni eclatanti a svolgersi dopo lo stop del Covid-19. Sono 150mila i visitatori previsti ogni giorno per Expo 2021 sui 4.38 chilometri quadrati dei 200 padiglioni partecipanti, in pratica il doppio di quanto misura il Principato di Monaco; il 70% dei visitatori dovrebbe arrivare da fuori gli Emirati Arabi Uniti. Sono cifre impressionanti per il traffico aereo viste con la situazione attuale. Simone Facchinetti, rappresentante ufficiale della Camera di Commercio Italiana a Dubai precisa: “Non si può pensare di proporre con successo tutto il catalogo e tutti i cataloghi delle aziende italiane. Bisogna studiare bene cosa proporre, come proporlo e avere già una reputazione commerciale pulita. Poi oltre alla parte pubblicitaria ci sono i trasporti, i contratti, i dazi, gli sdoganamenti, i tempi in cui i prodotti devono fermarsi. Tutti aspetti fondamentali che possono decretare tanto il successo quanto l’insuccesso se non sono controllati e verificati bene“.
L’Italia può arrivare pronta, nella consapevolezza che Expo Dubai 2021 può essere il trampolino di lancio che vale una sostanziosa quota mercato in quell’area, per gli anni a seguire.
Pier Mastantuono
Fonte: http://www.civica.one/dubai-expo-2021-i-segreti-del-padiglione-italia/
immagine in evidenza liberamente tratta da: https://www.architetti.com/expo-2020-dubai-padiglione-italia.html
Articolo : IL GIORNO
Simone Facchinetti, rappresentante della Camera di commercio negli Emirati: dopo il rinvio, c’è tempo di proporsi, anche insieme, in reti d’impresa
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/expo-a-dubai-nel-2021-occasione-troppo-ghiotta-1.5226833
Articolo : IL GIORNO
Simone Facchinetti, representative of the Chamber of Commerce in the UAE:
after the postponement, there is time to candidate yourself, even together, as a business network
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/expo-a-dubai-nel-2021-occasione-troppo-ghiotta-1.5226833