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Articolo sullo STRAINING della rivista AUTOMATION TECHNOLOGY nr 27 /Nov Dic 2023

 

Lo straining è un termine che, attualmente, sempre più risuona in molte sfere dell’esistenza, una sorta di eco delle pressioni che devono essere affrontate giornalmente

Nel contesto lavorativo, può opportunamente essere definito come straining quel determinato comportamento da parte del datore di lavoro riscontrabile nell’incessante pressione esercitata nei confronti dei propri dipendenti per raggiungere obiettivi, rispettare scadenze e gestire responsabilità sempre più gravose, generando negli stessi una condizione di stress cronico.

Sotto l’aspetto prettamente giuridico, fulcro del presente contributo, il termine in discorso è apparso nel proscenio giurisprudenziale italiano all’inizio degli anni 2000, rimanendo in sordina per circa un ventennio e ritornando nuovamente attenzionato - con la proliferazione di una copiosa giurisprudenza sul tema - a ridosso del periodo pandemico negli anni 2019-2020. Dunque, volendo dare espresso riconoscimento al primigenio intervento giurisprudenziale in materia, deve essere sicuramente rilevata l’importanza della pronuncia emessa dal Tribunale Bergamo del giugno 2005, ove vengono descritti – con dovizia di particolari - i contorni del fenomeno.

Partendo da tale pronuncia e volendo tratte delle precise considerazioni deve, in primis, essere rilevato che lo “straining” si può collocare come una forma di stress intermedio tra lo stress occupazionale comune e il mobbing.

Come noto, infatti, affinché un comportamento possa essere considerato mobbing, è necessario che le molestie perpetrate sul lavoratore siano persistenti, prolungate nel tempo e abbastanza frequenti da causare danni alla salute, direttamente attribuibili a tali comportamenti. D’altro canto, invece, lo straining rappresenta una condizione di stress che può derivare anche da una singola azione che, tuttavia, è idonea a generare effetti duraturi nel tempo in capo al lavoratore.

Come affermato dalla giurisprudenza più recente, infatti, “lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni” (Cass. civ., Sez. lav., 19 ottobre 2023 n. 29101, in Diritto & Giustizia 2023, 20 ottobre), i cui effetti tuttavia si traducono in una condizione di stress patologico, capace di compromettere significativamente le condizioni sul luogo di lavoro.

Allo stato, il concetto giuridico di straining presenta un riconoscimento, come visto, unicamente a livello giurisprudenziale. L’auspicio, tuttavia, è ovviamente quello che il Legislatore possa attribuire specifica qualificazione,

anche a livello legislativo, all’illegittimità di quelle condizioni lavorative stressogene, tali da provocare nel prestatore una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul suo diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, stante la rilevanza sempre più pregnante di tali espressioni di effettivo malessere psicofisico.

In conclusione, oltre all’aspetto meramente giuridico, per affrontare lo straining, è cruciale per ciascun lavoratore adottare delle strategie efficaci di prevenzione dello stress, attraverso la gestione efficace del proprio tempo e alla creazione di confini chiari tra vita professionale e personale, analizzando l’importanza della consapevolezza delle proprie priorità, la capacità di dire no quando necessario e la ricerca di attività extralavorative che consentano di raggiungere un equilibrio sano e sostenibile all’interno della propria esistenza.

FONTE: AUTOMATION TECHNOLOGY

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