Codice Etico
CODICE ETICO STUDIO LEGALE FACCHINETTI
PRINCIPI GENERALI
Il Codice Etico identifica i valori-guida dello Studio e definisce il profilo
etico-sociale che deve orientare l'operato di ogni partecipante al
funzionamento dello stesso.
Articolo 1 – Ambito di applicazione.
Il Codice Etico si applica ai soci, consulenti, collaboratori e dipendenti
delle sedi italiane e di tutte le altre sedi estere dello Studio, nonché a
qualsiasi altro soggetto che agisca in nome o nell’interesse dello Studio (i
“Destinatari”). Tutti i Destinatari, senza distinzioni ed eccezioni, sono
obbligati ad osservare i principi di cui al presente Codice Etico nell’ambito
delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto
del Codice Etico costituisce parte essenziale della prestazione di lavoro e
professionale. Il presente Codice Etico fa salva l’applicazione delle norme di
legge, nonché dei contratti di lavoro e delle procedure interne, applicabili ai
Destinatari, che i Destinatari sono comunque tenuti ad osservare.
Il Codice Etico identifica i valori-guida dello Studio e definisce il profilo
etico-sociale che deve orientare l’operato di ogni partecipante al
funzionamento dello stesso. I destinatari delle disposizioni in esso contenute
sono dunque i professionisti e gli eventuali collaboratori e dipendenti dello
Studio.
Articolo
2 – Responsabilità.
Il Codice Etico è basato anche su norme non giuridiche, ed è rivolto alla
sensibilità morale e professionale delle singole persone. Tutti i partecipanti
al funzionamento dello Studio hanno la responsabilità morale della diffusione e
dell’applicazione dei valori espressi dal Codice Etico, con riferimento alle
funzioni loro attribuite.
Articolo 3 – Tutela dei diritti delle Persone.
Lo sviluppo personale e professionale dei membri dello Studio Legale
Facchinetti costituisce un elemento imprescindibile per l’attività dello Studio
Legale, che assicura un ambiente di lavoro scevro da ogni tipo di
discriminazione e tutela l’integrità morale e fisica delle persone. Il rispetto
dei diritti dei propri dipendenti nonché dei propri collaboratori è altresì un
punto cardine delle politiche dello Studio Legale, il quale gestisce e
valorizza la diversità in tutte le sue forme, promuovendo dinamiche inclusive
ed eliminando qualsiasi forma di discriminazione di genere, etnia, religione,
appartenenza politica e sindacale, orientamento e identità sessuale, lingua,
età, diversa abilità, etc..
Lo Studio Legale non intraprende pratiche che possano sottoporre i
professionisti, consulenti e lavoratori a condizioni di lavoro umilianti o che
prevedano lo sfruttamento del lavoro minorile e forzato.
DOVERI
Articolo 4 – Dovere di diligenza.
I destinatari del Codice agiscono ed operano con cura assidua e scrupolosa, nel
rispetto delle regole e della funzione loro attribuita, orientando la propria
condotta al conseguimento degli obiettivi e della strategia dello Studio.
Articolo 5 – Dovere di onestà.
Tutti i partecipanti al funzionamento dello Studio operano con giustizia e
rettitudine morale e si astengono da porre in essere situazioni dalle quali
possano trarre utilità, vantaggi o convenienze personali. Gli unici proventi
derivanti direttamente o indirettamente dall’attività lavorativa sono
rappresentati dalla retribuzione e dai compensi erogati dallo Studio e/o noti
allo stesso.
Articolo 6 – Dovere di trasparenza.
Nello svolgimento dei rapporti con la clientela deve essere dedicata una giusta
attenzione all’illustrazione degli aspetti economici, del significato, della
struttura tecnica, delle conseguenze e degli eventuali rischi, fornendo in ogni
caso al cliente un corredo informativo idoneo all’assunzione delle decisioni.
Le comunicazioni scritte, sia periodiche sia occasionali, devono essere chiare,
complete e agevolmente comprensibili.
Le richieste di informazioni e chiarimenti da parte della clientela, sia
scritte che orali, devono essere trattate con competenza, chiarezza e
tempestività.
Nei rapporti con le Autorità di categoria, con la Magistratura, con le Forze di
pubblica Sicurezza e con gli altri enti supervisori, le informazioni
obbligatorie devono essere fornite con tempestività e completezza, cercando di
aderire alle richieste nel modo più completo e significativo possibile.
Articolo 7 – Dovere di riservatezza.
I componenti dell’organizzazione dello Studio sono tenuti alla più assoluta
riservatezza su tutti gli atti e documenti dei quali vengano a conoscenza nello
svolgimento del proprio lavoro, con riferimento sia alla clientela sia allo
Studio.
Oltre agli ambiti stabiliti dalla legge, il segreto di ufficio comprende
l’organizzazione interna dello Studio, la normativa interna, i progetti, la
Clientela, le idee ed i dibattiti, anche con riferimento a fatti e situazioni
non più attuali.
Articolo
8 – Divieto di registrazioni e sanzioni.
Il presente Codice Etico è
consegnato a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti dello studio legale
(di seguito, “Personale”), nonché esposto in luogo accessibile e visibile
all’interno dei locali dello studio.È fatto assoluto divieto a
tutto il Personale di effettuare, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo,
registrazioni audio, video e/o fotografiche (di seguito, “Registrazioni”), sia
all’interno dei locali dello studio sia durante lo svolgimento di attività
connesse allo studio, senza preventiva autorizzazione scritta del titolare
dello studio (di seguito, “Titolare”).Sono inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, strumenti come telefoni cellulari,
videocamere, droni, dispositivi smart (es. occhiali “Ray-Ban Meta”) o qualsiasi
altro mezzo idoneo a effettuare Registrazioni.Il divieto si applica altresì a
clienti, visitatori o terzi che accedono allo studio, i quali devono essere
informati e invitati a rispettare tale prescrizione al momento dell’accesso.Sanzioni
in caso di violazione:
Per
il Personale dipendente, la violazione del presente divieto costituisce
grave inosservanza degli obblighi contrattuali e delle norme di condotta
previste dal presente Codice Etico, e potrà comportare sanzioni
disciplinari fino al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dal
contratto collettivo applicabile. Non si applica la penale pecuniaria.
Per
il Personale non dipendente, libero professionista titolare di partita
IVA, la violazione del divieto costituisce inadempimento contrattuale ai
sensi dell’accordo di collaborazione, e comporta l’applicazione di una
penale pari a € 1.000,00 (mille/00 euro), fatto salvo il diritto del
Titolare a richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori,
patrimoniali e non patrimoniali. Detta penale è espressamente prevista nel
relativo contratto di collaborazione.
Per
i clienti dello studio, la violazione del presente divieto può comportare
la revoca immediata del mandato professionale, nonché l’applicazione di
una penale pari a € 1.000,00 (mille/00 euro), come previsto nel relativo
contratto di mandato professionale, senza pregiudizio per il risarcimento
di danni ulteriori.
Per
terzi o visitatori che accedano ai locali dello studio senza avere con lo
stesso un rapporto contrattuale, l’effettuazione di Registrazioni non
autorizzate comporterà l’applicazione di una penale pari a € 1.000,00
(mille/00 euro), purché questi siano stati previamente informati e abbiano
accettato per iscritto il presente divieto all’atto dell’accesso, mediante
sottoscrizione di apposito modulo o registro visitatori. Resta salva ogni
azione per il risarcimento di eventuali danni.
Il
Titolare si riserva la facoltà di modificare o integrare la presente
disposizione, previa comunicazione scritta al Personale.
RELAZIONI
ESTERNE
Articolo 9 – Dovere di correttezza commerciale.
Nello svolgimento dell’attività prevista dall’attività professionale di
avvocato, i professionisti ed i collaboratori, devono evitare di indirizzare le
scelte della clientela verso soluzioni non adeguate alla cultura, allo standard
qualitativo, alle necessità obiettive della Clientela oltre che a rispettare le
Leggi.
L’attività deve sempre essere mirata al soddisfacimento del cliente, evitando
di impegnarsi in consulenze e servizi senza la ragionevole certezza di poter
operare con uno standard qualitativo adeguato alle aspettative ed allo standard
della Clientela.
Articolo 10 – Comportamento nella vita sociale.
In ogni circostanza della vita sociale, ed anche fuori dall’orario e dai luoghi
di lavoro, tutti i componenti dell’organizzazione dello Studio devono tenere un
comportamento
che porti onore alla propria professione, con profonda consapevolezza della sua
utilità sociale.
Nell’ambito degli orari e dei luoghi di lavoro il comportamento deve essere
ispirato a correttezza verso i colleghi, rispetto e spirito di collaborazione.
Nei rapporti privati è assolutamente vietato ogni abuso della posizione
ricoperta che possa portare indebiti vantaggi per sé o per altri.È inoltre fatto divieto a tutti i
Destinatari, cessato il rapporto con lo Studio Legale Facchinetti, di spendere
nei rapporti con terzi titoli, qualifiche, ruoli o incarichi conferiti durante
il periodo di collaborazione o appartenenza allo Studio, salvo espressa
autorizzazione scritta del Titolare. Pertanto il destinatario dovrà indicare e
aggiornare sul proprio curriculum così come su qualsiasi piattaforma digitale
(e altro similare) la data di cessazione del rapporto intercorso.L’uso non autorizzato di tali riferimenti,
anche solo in termini evocativi o allusivi, costituisce violazione del presente
Codice Etico e potrà comportare l’adozione di tutte le misure ritenute
opportune a tutela dell’immagine, della reputazione e degli interessi dello
Studio.
Articolo 11 – Formazione professionale.
La qualità delle risorse umane costituisce un patrimonio di importanza
fondamentale per la vita e lo sviluppo dello Studio, oltre quanto stabilito
dalla legge e dai contratti di
lavoro, i destinatari del Codice Etico curano il costante aggiornamento del
livello delle proprie conoscenze acquisite, avendo anche cura della formazione
culturale ed etico-deontologica dei propri collaboratori.
Articolo 12 – Uso dei beni dello Studio.
L’uso dei beni dello Studio è strettamente funzionale allo svolgimento delle
attività dello Studio stesso.
Tutti i partecipanti all’organizzazione dello Studio utilizzano i beni e le
attrezzature aziendali con cura e diligenza, evitando comportamenti che possano
arrecare danno,
comprometterne il funzionamento, o risultare diseconomici per lo Studio stesso.
È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi tipo di beni dello Studio per fini
propri personali ed è assolutamente inibito l’asporto di documenti di qualsiasi
tipo e/o l’utilizzo per propri fini.
Articolo 13 – Adesione a Movimenti e/o Partiti Politici e/o Corpi intermedi.
L’esercizio dei diritti politici (sia attivi che passivi) di ciascun membro
dello SLED così come l’adesione a qualsivoglia corpo intermedio (come ad
esempio Partiti, Sindacati,
Associazioni, Movimenti, Corporazioni, Comitati, Logge ecc. ecc.) è
assolutamente libero.
Ciascun membro dello studio è al contempo chiamato a preservare e tutelare il
legittimo posizionamento assunto dallo studio in virtù delle determinazioni
dell’Assemblea dei Soci circa le tematiche politiche, sociali, sindacali ed
etiche.
A tal fine ciascun membro dello studio che desideri aderire a Partiti Politici,
Sindacati, Associazioni, Movimenti, Comitati, Corporazioni, Logge ecc. è tenuto
ad informare previamente il Managing Partner al fine di concordare con
quest’ultimo l’adeguato livello di informazioni, di visibilità e di esposizione
mediatica da adottare per ogni singola fattispecie ed avendo sempre a riguardo
l’interesse di entrambe le parti.
NORME
FINALI
Articolo 14 - Imparzialità e pari opportunità.
In tutte le sue attività di sorta, lo Studio Legale Facchinetti si impegna a
prevenire qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento
sessuale, salute, razza, nazionalità, opinioni politiche o credenze religiose.
Articolo 15 – Consapevolezza ambientale e sociale (ESG).
In tutte le sue attività di sorta, lo Studio Legale Facchinetti si impegna a
contribuire in modo costruttivo alla tutela del patrimonio ambientale, sociale
e umano di riferimento nel rispetto delle normative in materia, ricercando un
equilibrio tra gli obiettivi economici e le imprescindibili esigenze ambientali
e sociali.
Articolo 16 - Fiducia e cooperazione.
Le relazioni di qualsiasi natura, a tutti i livelli, saranno condotte in buona
fede, con onestà, cooperazione e rispetto reciproco attraverso un dialogo
aperto e continuo. Solo così facendo si può garantire la continuità delle
relazioni di fiducia e di cooperazione, in vista di reciproci vantaggi e di
crescita sostenibile dei valori fondamentali dell'impresa.
Una convinzione (se realmente detenuti o meno) che una parte agisce
nell'interesse o a beneficio dello Studio Legale Facchinetti non giustifica
alcun comportamento che è in conflitto con i principi sopra menzionati. Tutti
coloro che lavorano allo Studio Legale Facchinetti, senza alcuna distinzione o
eccezione, si sono impegnati a rispettare e che richiedono il rispetto di
questi principi all'interno dei loro servizi e in relazione alle loro responsabilità.
Articolo 17 – Violazione delle disposizioni del Codice Etico.
La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico può far venir meno
il rapporto fiduciario tra lo Studio e la persona responsabile della violazione
determinando l’allontanamento di quest’ultima.
In casi particolarmente gravi e a seconda delle circostanze, la violazione
delle norme contenute nel Codice Etico può comportare le conseguenze di legge e
di contratto previste dalle regole vigenti oltre che dal codice deontologico forense.
POLIZZA ASSICURATIVA DELLO STUDIO LEGALE FACCHINETTI:
BENE ASSICURAZIONI POLIZZA N. 10001942000015