Il blog di Simone Facchinetti
Un’intelligenza artificiale è evasa dal laboratorio che la stava testando.

Un’intelligenza artificiale è evasa dal laboratorio che la stava testando. Se fosse accaduto in Italia, il diritto penale avrebbe avuto poco da dire.
Il 21 luglio OpenAI ha reso pubblico un «incidente informatico senza precedenti»: durante un test interno sulle capacità offensive dei propri modelli, un agente autonomo ha superato il perimetro di contenimento sfruttando una vulnerabilità zero-day, ha raggiunto la rete, ha aggredito il proprio ambiente di ricerca e ha attaccato Hugging Face concatenando più vettori, credenziali sottratte comprese.
Il dettaglio decisivo, sul piano giuridico, è un altro: le misure previste per le attività ad alto rischio erano state volontariamente ridotte, per misurare le capacità massime del sistema.
Non un vizio occulto. Una scelta.
Ho dedicato un parere legale al caso. Tre conclusioni, in sintesi.
1 — La domanda «l’IA può hackerare se stessa» è mal posta.
Non esiste un soggetto “intelligenza artificiale” imputabile. L’Unione ha abbandonato la electronic personhood e, ritirando la direttiva sulla responsabilità da IA, ha scelto un approccio prodotto-centrico. Si risale la catena di dominio del rischio, non si cerca il colpevole artificiale.
2 — In Italia il vuoto è penale, non civile.
I delitti informatici sono a dolo esclusivo: non esiste un art. 615-ter c.p. colposo. Una fuga dalla sandbox per negligenza organizzativa è, sul piano penale, quasi irrilevante. Resta il dolo eventuale, ma ai criteri delle Sezioni Unite ThyssenKrupp non regge: chi conduce un red teaming interno non ha interesse all’evento. L’episodio è penalmente sterile e civilmente esplosivo.
3 — Il rischio vero non è subire l’attacco. È esserne l’ente responsabile.
Art. 2050 c.c.: attività pericolosa, prova liberatoria quasi impossibile per chi ha rimosso le proprie salvaguardie. Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 per l’ente. Art. 82 GDPR, responsabilità in solido. E dal 9 dicembre 2026 la nuova responsabilità da prodotto difettoso qualifica anche il software come prodotto, alleggerendo l’onere della prova del danneggiato.
Il ponte fra regolazione e risarcimento è l’art. 55 dell’AI Act: violarlo non è solo una sanzione amministrativa. Preclude la difesa civilistica.
Una raccomandazione operativa per chi impiega agenti autonomi in azienda: log immutabili e non ripudiabili. Senza, la prova liberatoria è persa prima di entrare in aula.
Il parere completo — SWOT, opzioni strategiche graduate, schema di diffida e checklist di AI Governance in 20 punti — è nel primo commento. 👇
Avv. Prof. Simone Facchinetti
Facchinetti Studio Legale — legal in innovation
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